A decorrere dal 1° luglio 2002, la nuova disciplina dei libretti postali, introdotta con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6/6/2002, cambia volto alle operazioni di raccolta del risparmio, offrendo al pubblico dei risparmiatori maggiori e differenti opportunità di azione.
Le principali novità riguardano l’intestazione dei libretti e l’automazione delle operazioni. In particolare, i libretti di risparmio postale nominativi, esenti da spese relative all'apertura e alla gestione - fatte salve le disposizioni in materia fiscale -, possono essere intestati anche a più soggetti, in numero non superiore a quattro, e a minori di età. In tale ipotesi le operazioni possono essere disposte da ciascun intestatario, anche separatamente, salvo patto contrario da notificare a Poste Italiane S.p.a.
I versamenti e i prelevamenti possono essere effettuati anche tramite l'utilizzo di carta a banda magnetica o di altri documenti di legittimazione ed effettuati presso un ufficio postale diverso da quello che ha provveduto al rilascio del libretto.
Ulteriore novità è costituita dalla possibilità di cessione del credito portato dai libretti di risparmio postale secondo le norme del codice civile in materia. I libretti di risparmio postale possono infine essere costituiti in pegno, sempre secondo le modalità previste nel codice civile.
Per quanto attiene agli interessi, essi decorrono dal giorno in cui è effettuato il versamento delle somme e sono dovuti fino al giorno del prelevamento, parziale o totale, del credito liquido risultante. L'ammontare degli interessi maturati viene annotato, dopo la loro capitalizzazione, sui libretti alla presentazione dello stesso. Gli interessi sono altresì liquidati in occasione dell'estinzione del libretto. Se il credito annotato è pari o inferiore a duecentocinquanta euro, il libretto cessa di essere fruttifero trascorsi cinque anni dall'ultima operazione annotata. Il libretto torna ad essere fruttifero, a decorrere dall'annotazione di una nuova operazione.