A decorrere dal 1° luglio 2002, la nuova disciplina dei libretti postali,
introdotta con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze
del 6/6/2002, cambia volto alle operazioni di raccolta del risparmio,
offrendo al pubblico dei risparmiatori maggiori e differenti opportunità
di azione.
Le principali novità riguardano l’intestazione dei libretti e
l’automazione delle operazioni. In particolare, i libretti di
risparmio postale nominativi, esenti da spese relative all'apertura e
alla gestione - fatte salve le disposizioni in materia fiscale -,
possono essere intestati anche a più soggetti, in numero non superiore
a quattro, e a minori di età. In tale ipotesi le operazioni possono
essere disposte da ciascun intestatario, anche separatamente, salvo
patto contrario da notificare a Poste Italiane S.p.a.
I versamenti e i prelevamenti possono essere effettuati anche tramite
l'utilizzo di carta a banda magnetica o di altri documenti di
legittimazione ed effettuati presso un ufficio postale diverso da quello
che ha provveduto al rilascio del libretto.
Ulteriore novità è costituita dalla possibilità di cessione del
credito portato dai libretti di risparmio postale secondo le norme del
codice civile in materia. I libretti di risparmio postale possono infine
essere costituiti in pegno, sempre secondo le modalità previste nel
codice civile.
Per quanto attiene agli interessi, essi decorrono dal giorno in cui è
effettuato il versamento delle somme e sono dovuti fino al giorno del
prelevamento, parziale o totale, del credito liquido risultante.
L'ammontare degli interessi maturati viene annotato, dopo la loro
capitalizzazione, sui libretti alla presentazione dello stesso. Gli
interessi sono altresì liquidati in occasione dell'estinzione del
libretto. Se il credito annotato è pari o inferiore a duecentocinquanta
euro, il libretto cessa di essere fruttifero trascorsi cinque anni
dall'ultima operazione annotata. Il libretto torna ad essere fruttifero,
a decorrere dall'annotazione di una nuova operazione.
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